Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010) due distinti decreti ministeriali (nn. 53343 e 53344), datati 26 luglio del corrente anno, che danno attuazione alle previsioni normative di cui alla Legge finanziaria (legge n. 191 del 23 dicembre 2009) dello scorso anno, in particolare, all’art. 2, commi 134 e 151:
1. agevolazioni all’assunzione di percettori di trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti normali (in attuazione dell’art. 2, comma 134, primo periodo);
2. assunzione di lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva: prolungamento della riduzione contributiva (in attuazione dell’art. 2, comma 134, secondo periodo);
3. agevolazioni all’assunzione di percettori di trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o (alternativamente) dell’indennità speciale di disoccupazione edile (in attuazione dell’art. 2, comma 151).
Agevolazioni all’assunzione di percettori di trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti normali (art. 2, comma 134, primo periodo)
In sede di Legge Finanziaria dello scorso anno, il Legislatore ha introdotto benefici di natura contributiva in via sperimentale per l’anno 2010 a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati con almeno 50 anni di età che siano percettori del trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
L’agevolazione si identifica nella fattispecie di cui alla legge n. 223/91, art. 8, co. 2 e art. 25, co. 9 e si attiva previa presentazione di apposita domanda. I requisiti indicati (età del lavoratore e tipologia di prestazione) devono essere presenti congiuntamente.
La copertura finanziaria è stata prevista solo per l’anno in corso e comunque la operatività della norma è stata subordinata alla pubblicazione di un decreto ministeriale di attuazione (in ordine al quale non vi era una indicazione di legge in merito ai termini di pubblicazione dello stesso) di cui si da ora conto nel riepilogare l’attuale quadro normativo che si è delineato.
Innanzitutto, si precisa che tutti i datori di lavoro possono accedere alle agevolazioni descritte a seguire, comprese le societa' cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano un rapporto di lavoro subordinato. In ogni caso, tuttavia, non deve trattarsi di assunzioni effettuate in virtù di un obbligo di legge o di contratto collettivo o individuale.
Così come il beneficio non spetta qualora:
1. nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
2. il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
3. qualora tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo;
in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento (si rimanda nello specifico all’ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223).
Individuati i casi di ammissione al beneficio economico legato alle assunzioni, si indicano di seguito le tipologie di agevolazioni previste:
1. L’agevolazione consiste nell’ammissione al pagamento della contribuzione previdenziale in misura ridotta. In particolare, è previsto il versamento della contribuzione in misura pari al 10% (cd. Contribuzione apprendista) nel caso di ricorso a contratti a termine non superiori a 12 mesi
2. A ciò si aggiunge, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato , l’attribuzione del beneficio contributivo per ulteriori 12 mesi. Inoltre, se il rapporto di lavoro e’ a tempo pieno, il datore di lavoro potrà accedere al contributo mensile pari al 50% della indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore se non avesse lavorato.
In caso di assunzione, infine, a tempo indeterminato: il pagamento della contribuzione ridotta, come indicato sopra, viene riconosciuto per 18 mesi e viene concessa l’erogazione del contributo mensile pari al 50% della indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore se non avesse lavorato, se il rapporto è a tempo pieno.
In merito a quanto precede, il Decreto ministeriale ha precisato che, fermo restando che sono interessati solo i casi di assunzioni effettuate, a tempo indeterminato o a termine, nel periodo 1.1.2010-31.12.2010:
a) nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore avente i requisiti di legge, il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010;
b) nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui alla precedente lettera a) venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010. Sul punto, si precisa che il beneficio spetta se il lavoratore:
1) era titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;
2) abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
c) nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010.
Il beneficio e' cumulabile con l'incentivo previsto in caso di assunzione di lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria/speciale edile (previsti dalla medesima legge finanziaria), se ne ricorrono i presupposti.
Modalità operative per l’accesso agli incentivi
Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e che intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalita' che verranno definite dall'Istituto stesso.
Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.
Il beneficio e' concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate.
Assunzione di lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva: prolungamento della riduzione contributiva (art. 2, comma 134, secondo periodo)
Nel dare attuazione alle previsioni di cui al comma 134 dell’art. 2 della Legge Finanziaria del 2009, il legislatore ha reso operativa la norma in virtù della quale si riconosce il prolungamento della riduzione prevista per le assunzioni di lavoratori in mobilità (ex art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Nello specifico è stato chiarito che il beneficio in oggetto è riconosciuto
1. non oltre la data del 31 dicembre 2010 per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva;
2. non oltre la data del 31 dicembre 2010 in favore dei datori di lavoro che, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (1.1.2010), hanno già alle proprie dipendenze lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) al momento dell'assunzione, erano in mobilita' o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
b) nel corso dell'anno 2010, maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Analogamente a quanto previsto al punto 1) che precede, il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con le modalità illustrate.
Non danno accesso al beneficio in parola, le assunzioni in attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
Anche in questo caso, il beneficio e' cumulabile con l'incentivo previsto in caso di assunzione di lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria/speciale edile (previsti dalla medesima legge finanziaria), se ne ricorrono i presupposti.
Vale quanto sopra esposto in tema di cumulabilità dei benefici.
Modalità operative per l’accesso agli incentivi
Il datore di lavoro che intende richiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro secondo le modalità che verranno definite dall'Istituto stesso. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione. Il beneficio e' concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate a tal fine (v. successivo punto 3).
Risorse finanziarie
Per la concessione dei benefici in oggetto sono complessivamente stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.
Nelle ipotesi in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti, l'INPS concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando l'osservanza del termine indicato per la presentazione delle domande.
Agevolazioni all’assunzione di percettori di trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o (alternativamente) dell’indennità speciale di disoccupazione edile
In via sperimentale, il Legislatore ha previsto che tutti i datori di lavoro possono accedere alle agevolazioni connesse con la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno) con i soggetti in epigrafe, comprese le societa' cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato.
Cause di esclusione dal beneficio sono:
1. Assunzione in assolvimento di un obbligo di legge, di contratto (collettivo o individuale)
2. Datore di lavoro che, nei dodici mesi precedenti, abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati
3. Datore di lavoro con sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale in atto, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario
4. Qualora tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento (si rimanda nello specifico all’ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223).
Prima di verificare i casi di concessione del beneficio, si ricorda che la legge prevede quanto segue nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato: a conguaglio con quanto dovuto dal datore di lavoro all’Inps, l’Istituto di previdenza eroga un incentivo pari all'indennita' che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilita' o quota di mensilita' residue rispetto a quelle gia' percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
L'importo dell'incentivo non puo' essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell'anno.
Cio‘ premesso, i casi in cui trova applicazione il beneficio sono così identificati:
1. assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. trasformazione di contratti di lavoro, nel corso dell'anno 2010 , da tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L'incentivo e' cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente e con gli altri incentivi in commento nel presente contributo.
Modalità operative per l’accesso agli incentivi
Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di lavoro come previsto dalla legge e che intende chiedere l'incentivo, deve effettuare apposita domanda all'Inps, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro.
Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del decreto interministeriale, la domanda puo' essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.
Risorse finanziarie
L'incentivo può essere riconosciuto nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie stanziate, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010.
L'INPS verifica la disponibilita' delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all'incentivo stesso.
Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti, l'incentivo viene concesso secondo l'ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.