Sezione: PATRONATO INCA
12 novembre 2009
INFORMAZIONI UTILI PER I LAVORATORI COLLOCATI IN CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le risposte alle domande più frequenti
1) COSA SI INTENDE PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA?
Viene definita come "CIG in deroga" tutta quella cassa integrazione concessa ad imprese o categorie di lavoratori non rientranti nelle tutele della normativa nazionale della cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Si può utilizzare per tutte le categorie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, di somministrazione e i soci di cooperativa (DPR n.602/70) per periodi consecutivi o frazionati.
I lavoratori interessati devono avere un'anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data di presentazione della
domanda. Per raggiungere detti 90 giorni vanno computate anche le eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa (in pratica si tratta di contratti a progetto) presso la gestione separata INPS, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: che non si tratti di redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni; che il lavoratore operasse in regime di monocommittenza; che il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).
La cassa integrazione in deroga è attualmente prevista e regolamentata dalla legge n. 2/09, articolo 19 comma 8, ed attivata a seguito dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome.
2) LE AZIENDE INTERESSATE A CHI DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA CIG IN DEROGA?
Alla Regione, tranne che in Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo e Sardegna dove la richiesta va fatta alla Direzione Regionale del Lavoro (DRL). Se la ditta ha
stabilimenti in più regioni, la domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione. La domanda è presentata dall'azienda.
Per accedere alla cassa integrazione in deroga, è necessario un accordo con le organizzazioni sindacali ed il rispetto di eventuali altre condizioni poste dall'accordo locale sottoscritto dalle regioni o province autonome con le rappresentanze produttive
regionali.
3) COME VENGONO CALCOLATE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN DEROGA?
L'importo del trattamento corrisponde all'80% della retribuzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive (con esclusione delle voci legate alla presenza, esempio: straordinario, indennità di lavoro notturno, ecc...) che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, tra le ore 0 ed il limite dell'orario contrattuale, comunque, non oltre le 40 ore settimanali. L'importo del trattamento non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno: per il 2009 è di euro 834,55 ed è elevato a euro 1.003,05 in caso di retribuzione mensile superiore a euro 1.917,48 (tali importi sono al netto della riduzione del 5,84%).
Sono previste delle riduzioni dei trattamenti in caso di proroghe: 10% per i primi 12 mesi di proroga, 30% per la seconda e 40% per le successive.
Tutte le tipologie di integrazione salariale debbono essere assoggettate all'IRPEF.