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Sezione: UFFICIO VERTENZE
05 giugno 2006

ANGOLO DEL DIRITTO: LA RIFORMA DEL FALLIMENTO

Con decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", del 16 gennaio 2006, n. 12, riguardante la "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", il Governo Berlusconi ha attuato la legge delega del 14 maggio 2005, n. 80, che prevedeva la modifica del R.D. n. 267/42, relativo alla legge fallimentare. Ma, in un'azione, complessivamente molto confusa, l'Esecutivo aveva, con d.l. 14 marzo 2005, n. 35, già modificato la disciplina del concordato preventivo e dell'azione revocatoria.
Il fatto curioso, tuttavia, è che, dalla lettura di alcuni articoli di stampa, emergeva che la riforma del fallimento appena approvata, andava già "aggiustata". Era questo, per esempio, il parere del presidente dell'Abi, Maurizio Sella, espresso in occasione di una tavola rotonda.
La riforma, sempre secondo il presidente dell'Abi, avrà come effetto positivo quello di accorciare i tempi delle procedure, avvicinandole al resto dell'Europa.
La media, attualmente, in Italia, è di 7 anni, che arrivano a 10 nel Sud, mentre in Europa è di 3-4 anni.
Per l'ex-sottosegretario dell'economia, Michele Vietti, "il compito della prossima legislatura sarà quello di modificare la riforma del diritto fallimentare".
Strana fretta per una riforma che si doveva fare, ma non con i contenuti voluti dal precedente Governo, che non ha esitato a buttare a mare il lavoro della commissione "Trevisanato", costituita nel dicembre del 2001.
Fatto sta che il 16 luglio 2006, salvo rinvii dell'ultimo momento, entrerà in vigore la nuova disciplina.
Da un primo esame della riforma si possono distinguere alcune linee-guida, alle quali il legislatore si è "ispirato", annunciate nella legge delega (80/2005): privatizzazione della gestione delle crisi d'impresa, con il ridimensionamento del ruolo del giudice delegato, a vantaggio del fallito, del curatore e del comitato dei creditori, in particolare degli istituti di credito e della grande industria. Ancora: estensione dei soggetti esonerati e volontà di recupero dell'imprenditore, la cui condotta sia stata corretta, con l'eliminazione delle norme della vecchia disciplina, che punivano il fallito con restrizioni alle libertà personali, economiche, civili e con la possibilità, inoltre, di liberarsi di tutti i debiti con la cosiddetta "esdebitazione".
Per quanto riguarda il fallito, la maggiore novità è rappresentata dall'eliminazione del pubblico registro dei falliti.
L'eliminazione dell'istituto potrebbe avere come conseguenza, non scontata, anche la cancellazione di una serie di incapacità, stabilite da norme contenute nel Codice civile e in leggi speciali. Pensiamo, per esempio, all'ineleggibilità alla carica di amministratore di società di capitali e al divieto di ricoprire incarichi tutelari.
Altri obiettivi della nuova legge: innanzitutto quello di prevenire i dissesti. Ma la riforma non contiene misure di prevenzione.
Si tenta, invece, la composizione negoziale delle crisi, con il nuovo concordato preventivo, che prevede la suddivisione dei creditori in classi, con la possibilità di accedervi, quando si è semplicemente in presenza di una crisi. Manca, invece, e non è cosa di poco conto, il trattamento in percentuale dei creditori privilegiati. Mentre, molto discutibile è la sostituzione dell'operato del giudice con il rapporto diretto debitore-creditore.
Al giudice rimane, comunque, il compito di valutare i dati sull'impresa, sul piano proposto dal debitore e sulla relazione dell'esperto, circa la fattibilità del piano.
Tuttavia, la legge non precisa fino a che punto può arrivare l'attività di controllo del giudice, col rischio, molto reale, di un'applicazione non uniforme della legge.
Sull'obiettivo più importante, fallimenti più rapidi e una soddisfazione maggiore dei creditori, il giudizio è molto più articolato.
Se da un lato, infatti, ci potrebbe essere una diminuzione di fallimenti inutili, sia con la previsione di un'esposizione debitoria minima per l'apertura della procedura, sia con la presenza di un attivo sufficiente, dall'altro si potrebbe diffondere la sensazione di una certa irresponsabilità per i debitori e soprattutto la difficoltà per i lavoratori dipendenti a vedersi riconosciuta la possibilità di accesso ai fondi di garanzia istituiti presso l'Inps.
Altre novità riguardano la riduzione dell'azione revocatoria, le condizioni più favorevoli alla cessione dell'azienda del fallito, il mandato a terzi per il recupero dei crediti del fallimento.
Una parte critica è rappresentata dalla nuova definizione dei rapporti tra gli organismi della procedura, con la previsione di affidare al comitato dei creditori, il potere di decisione tolto al giudice sul merito della gestione.
Domandiamoci quali creditori possono sostenere questo ruolo? Diversa era, ovviamente, la soluzione prospettata dalla commissione di studio citata in precedenza.
Da ultimo, ma non per importanza, la disciplina italiana avrebbe dovuto adeguarsi a quella comunitaria.
Avremo ancora diverse occasioni di ritornare sull'argomento. Magari con un'analisi più approfondita della legge. Per il momento, possiamo concludere affermando che si tratta di una riforma, se non formulata all'interno di qualche centro studi privato, comunque rivolta soprattutto alla tutela degli istituti di credito e delle grandi imprese, che non garantirà l'abbreviazione dei tempi.
Se la legge era da svecchiare, questo non doveva avvenire sacrificando i crediti dei prestatori di lavoro.
L'eccessivo restringimento della fascia di "non fallibilità" renderà difficoltoso l'accesso al Fondo di garanzia, da parte dei lavoratori. Inoltre, bisognerà predisporre una rappresentanza qualificata dei lavoratori, all'interno dei comitati dei creditori.
Ma allora perché non chiedere al nuovo Governo, anche da parte nostra, il rinvio dell'applicazione di una "legge fallimentare", come stanno facendo alcuni autorevoli esponenti della magistratura?

Vittorio Palma
Coordinatore regionale UVL

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