Sezione: UFFICIO VERTENZE
16 gennaio 2007
INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA
INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA
L'articolo 18 del decreto legislativo 276/2003, attuativo della riforma del mercato del lavoro, riconosce come reato sia l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro, che l'utilizzazione di prestazioni offerte da soggetti non autorizzati o al di fuori dei casi previsti dalla legge.
La somministrazione è lecita solo se effettuata da soggetti autorizzati, nei casi e con le modalità espressamente disciplinate.
Sulla materia è intervenuta recentemente la Corte suprema di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza del 21 novembre 2005, n. 41701, che conferma il quadro giurisprudenziale precedente (sentenze n. 41698/2005, n. 2583 e 25726 del 2004).
Il quesito principale sollevato dalla somministrazione di manodopera era la sopravvivenza delle sanzioni penali, in seguito all'abrogazione della legge 1369 del 1960, conosciuta come la disciplina sul "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (?)".
Sulla base di un consolidato principio di diritto penale, la Suprema Corte ha affermato che l'intermediazione abusiva e non autorizzata nella fornitura di manodopera continua ad essere punita come reato. In altre parole, la nuova disciplina del mercato del lavoro avrebbe semplicemente allargato le maglie di un istituto tuttora configurabile come reato.
La Cassazione precisa che la riforma del 2003 ha definito un sistema di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, di ricerca e selezione del personale. Ma quando un imprenditore utilizza prestazioni di lavoratori forniti da terzi, assumendosi però l'organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori e il rischio d'impresa, si realizza una somministrazione di manodopera, che se priva dei requisiti di legge, resta vietata e penalmente sanzionabile.
Non sono rari i casi in cui operatori senza scrupoli offrono manodopera in affitto, soprattutto nel caso di appalti pubblici, favoriti dal fatto che i bandi di gara privilegiano le offerte al minor costo. Oltretutto fornendo manodopera sottopagata, precaria e priva della necessaria formazione professionali, anche in servizi vitali per i cittadini.
Importante è allora saper cogliere la differenza tra un appalto di opere o servizi e una somministrazione di manodopera.
Si ha il servizio in appalto quando abbiamo di fronte un'impresa che ha i mezzi e le capacità per realizzarlo, gestendolo in autonomia e a proprio rischio. Nella somministrazione di manodopera, invece, l'agenzia autorizzata fornisce al committente personale assunto in proprio, in base alla normativa vigente.
I settori dove si annidano le somministrazione illecite sono quelli già citati degli appalti, con la fornitura di manodopera, da parte di cooperative sociali, specializzate nei servizi sanitari, nelle pulizie e nell'edilizia.
Vittorio Palma
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