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ULTIME INSERITE:
Comporto e indicazione dei giorni - Con sentenza n. 1953 del 27 gennaio 2011, la Cassazione ha affermato che non vi può essere equiparazione tra il licenziamento disciplinare ed il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto quest'ultimo è un recesso per giustificato motivo oggettivo e non una vera e propria contestazione disciplinare. Nella lettera, non è necessaria la descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale né, tantomeno, l'indicazione dei singoli giorni di assenza ma una più generica indicazione del periodo di comporto.
Licenziamenti collettivi e procedura di riduzione di personale. Con sentenza n. 24343 del 1° dicembre 2010, la Cassazione ha affermato che in tema di verifica delle regolarità concernenti la procedura collettiva di riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti concernenti la comunicazione preventiva (ex art. 4, comma 3, della legge 223/1991) va valutato in relazione ai motivi riferiti alla riduzione che restano sottratti al controllo giudiziale.
Licenziamento per rifiuto a trasferirsi in altra sede. Con sentenza n. 21967/2010, la Cassazione ha affermato che non può essere motivo di licenziamento il rifiuto a trasferirsi in un'altra sede, da parte del lavoratore, soprattutto se ciò è giustificabile dalla necessità di assistere il coniuge ammalato. La Suprema Corte ha evidenziato che l'assetto organizzativo e produttivo dell'impresa è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, pur tuttavia, la libertà di iniziativa privata non può svolgersi in modo da recare danno alla libertà ed alla dignità umana.
Minimi retributivi inderogabili. Con sentenza n. 21274 del 15 ottobre 2010, la Cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la parte economica dei contratti collettivi e in particolare quella concernente i minimi retributivi non derogabili pur se non iscritto ad una associazione sindacale.
Prolungamento dell'apprendistato per periodo di malattia. Con sentenza n. 20357/2010, la Cassazione ha affermato che "se, a causa di una sospensione prolungati di lavoro si ritiene di dover detrarre il relativo periodo dal termine fissato per il contratto, ciò deve essere fatto in modo chiaro e con piena consapevolezza tra le parti. Come si è visto, una medesima causa di sospensione potrà avere incidenza o meno a seconda della sua durata e decorrenza. LA discutibilità dei casi di confine e l'esigenza di chiarezza e certezza comportano una applicazione rigorosa della disciplina. Il datore di lavoro che, a causa di una assenza del lavoratore ritenga di detrarre il relativo periodo dall'apprendistato, spostando la scadenza convenuta ad altra data, ha l'obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto".
Lavoro notturno. La Dir. Gen. della Tutela delle Condizioni di Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito della Direzione provinciale del lavoro di Bolzano, in merito alla possibilità che la media delle 8 ore settimanali come limite del lavoro notturno vada calcolata sulla settimana lavorativa teorica (prevista dal CCNL) oppure sui giorni lavorativi previsti dal contratto individuale (part-time).La risposta del Ministero: "si ritiene che nell'ipotesi di un lavoratore in part-time verticale che svolga la sua prestazione su 3 giorni lavorativi invece che sui 5 giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell'orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva. ... Ne deriva che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a full-time".
INPS: i servizi che dal 2011 potranno essere richiesti solo telematicamente
L’INPS, con un comunicato stampa dell'8 settembre 2010, informa che a partire dal 1° gennaio 2011, per una ventina di servizi erogati dall'Ente, verrà meno il doppio canale (sportello e sito internet) e saranno gestiti esclusivamente via web.
In particolare, i servizi che dal 1° gennaio 2011 saranno erogati esclusivamente con il formato telematico saranno: la richiesta di disoccupazione ordinaria e agricola, per indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo; per l'iscrizione e la richiesta di variazione per la Gestione Separata, pre i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi; per tutte le tipologie di ricorsi; per le certificazioni Ise/Isee; per le segnalazioni di variazioni contributive; per la richiesta di accentramento contributivo; per la richiesta di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e ai disoccupati e in mobilità; per le ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, documentali, contributive, reddituali); per le cure termali e per le dichiarazioni di responsabilità dei contribuenti (lavoratori dipendenti e agricoli)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 agosto 2010, il Decreto 22 giugno 2010 contenente la rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità. Con decorrenza dal 1° luglio 2010, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è determinato nella misura di 235,51 euro.
Con sentenza n. 20005 del 22 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro che ha licenziato propri dipendenti per riduzione di personale non può, durante l'anno dalla data di licenziamento, assumerne altri con la medesima qualifica senza aver dato la precedenza agli stessi lavoratori licenziati.
Omesso pagamento di contributi previdenziali: con sentenza n. 17099 del 21 luglio 2010, la Cassazione ha affermato che, in materia di sanzioni per il ritardato od omesso pagamento di contributi previdenziali, il debitore non possa rilevare lo "ius super veniens" contenente norme più favorevoli al contribuente, in quanto nessuna norma le fa ritenere retroattive
Con sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, la Cassazione ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell'infortunio in itinere, è necessario che l'uso del mezzo proprio sia strettamente necessario, cioè senza una alternativa reale di mezzi pubblici.
Con sentenza n. 20722 del 1° giugno 2010, la Quinta Sezione penale della Cassazione ha affermato che le prove acquisite con telecamere non riconosciute da accordi sindacali (previsti dagli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori), sono ammissibili come prove di reato, qualora acquisiscano informazioni su azioni delittuose, ancorché commesse da un lavoratore subordinato. C
Con sentenza n. 16656 del 30 aprile 2010, la Seconda Sezione penale della Cassazione ha affermato che commette delitto di tentata estorsione il datore di lavoro che pretende di imporre, al soggetto preselezionato per l'assunzione, di accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge pena la non assunzione.
Ministero del Lavoro - INTERPELLI: