Sezione: UFFICIO VERTENZE
13 luglio 2007
EMERSIONE DEL SOMMERSO: ENTRO SETTEMBRE UNA POSSIBILITA' OFFERTA IN FINANZIARIA 2007
LOTTA AL LAVORO SOMMERSO
La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una prima serie di misure contro la diffusione della precarietà, volte alla stabilizzazione e all'emersione del lavoro nero.
Per quanto riguarda la regolarizzazione del lavoro sommerso, il Governo ha preferito agire con un'azione di tipo "premiale", concedendo al datore di lavoro dei vantaggi economici e finanziari.
La previsione è contenuta nei commi dal 1192 al 1201 della citata legge finanziaria e prevede tre fasi di intervento:
ACCORDO SINDACALE
Stipula di un accordo sindacale aziendale oppure territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative e con le RSU, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Trattasi di quel personale occupato dalle aziende ma completamente sconosciuto al Centro per l'impiego, all'INAIL e all'INPS.
Il contenuto dell'accordo deve contenere obbligatoriamente;
la previsione della instaurazione di rapporti di lavoro, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, senza patto di prova, o comunque per un periodo non inferiore a 24 mesi;
la sottoscrizione delle conciliazioni individuali coi lavoratori interessati, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per i periodi di regolarizzazione nel rispetto della procedura di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c.;
regolarizzazione di tutti i lavoratori "omologhi" (comma 1195).
ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE
La domanda può essere presentata da tutti i datori di lavoro, tra questi, anche coloro che hanno in corso procedimenti di tipo sanzionatorio o nei confronti dei quali sussistano procedure di recupero di debiti previdenziali a carattere non definitivo.
Istanza in carta semplice, entro il 30 settembre 2007 alla sede INPS territorialmente competente, riferita cioè al luogo dove si sono svolti i rapporti di lavoro in nero.
L'istanza deve contenere:
le generalità complete dei lavoratori che intende regolarizzare;
i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, che non possono essere anteriori ai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.
In allegato, l'accordo sindacale unitamente alle lettere di assunzione per ogni lavoratore.
STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI
La stabilizzazione riguarderà di conseguenza:
stipula di contratti di lavoro subordinato;
sottoscrizione di atti di conciliazione individuale ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c. inerenti i diritti di natura retributiva e risarcitoria;
mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto.
Incentivi previdenziali;
un sesto dei contributi evasi non vengono pagati, un altro sesto, si versa all'INPS che lo restituirà alla fine dei due anni di durata minima del rapporto di lavoro regolarizzato;
pagamento agevolato dei due terzi dei contributi evasi: un quinto al momento della presentazione dell'istanza e il residuo in sessanta rate mensili;
la rateizzazione del debito non è soggetta al pagamento di interessi;
i lavoratori sono esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico.
Estinzione dei reati e delle sanzioni a fronte dell'integrale versamento dei due terzi dei contributi dovuti al termine dei cinque anni previsti per l'estinzione del debito (comma 1197).
Moratoria delle ispezioni nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione per la durata di un anno, nella materia stessa (comma 1198).