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Sezione: UFFICIO VERTENZE
05 febbraio 2008

"DIMISSIONI IN BIANCO":...MAI PIU'!

Nuova normativa tesa ad eliminare il fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco"

Conosciamo tutti il fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco", firmate da numerosi lavoratori, soprattutto lavoratrici, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Ora, la legge n. 188 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella G.U. n. 260 del 8 novembre 2007, dispone una nuova normativa in materia di dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e dei prestatori di lavoro autonomo, con l'obiettivo di impedire quest'odioso abuso.
L'ampiezza di tali comportamenti è verificata normalmente nelle nostre sedi, in particolare in quei settori che vedono una presenza rilevante di lavoratrici (terziario, tessile, ecc.), i cui datori di lavoro pensano bene di utilizzare lo strumento delle "dimissioni in bianco", per risolvere il rapporto di lavoro, quando si può presentare il "pericolo" di una gravidanza.
Ma, gli stessi Uffici di vigilanza della Direzione provinciale del lavoro riconoscono la rilevanza questi comportamenti.
Ecco, allora, che i destinatari del provvedimento, composto di un unico articolo, sono tutti i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli domestici.
Entrando nello specifico, il 1° comma, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2118 del codice civile sul recesso dal contratto a tempo indeterminato, stabilisce che la lettera di dimissioni volontarie va presentata da parte del lavoratore subordinato o autonomo, a pena di nullità, su moduli messi a disposizione (gratuitamente) dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.
Con il comma 2 si definiscono i contratti di lavoro. Il legislatore, richiamando l'art. 2094 c.c. che delinea la figura del prestatore di lavoro subordinato, ha inteso ovviamente fare riferimento ai rapporti di lavoro subordinato. La norma richiama pure i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto, i contratti di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.), ed infine i contratti di lavoro instaurati dalle società cooperative con i propri soci (art. 1 L. 142/2001, modificato dall'art. 9 L. 30/2003).
I moduli dovranno essere realizzati seguendo le direttive del Ministro del lavoro, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 3) e potranno essere acquisiti, sempre gratuitamente, anche presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed i loro patronati, sulla base di convenzioni stipulate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 6).
Nel modello dovranno essere indicati obbligatoriamente un codice alfanumerico progressivo di identificazione della lavoratrice o del lavoratore, la data di emissione, ed in appositi spazi, il lavoratore subordinato o autonomo, la tipologia contrattuale, la data della stipulazione e ogni altro elemento utile.
I moduli possono essere utilizzati solamente nei quindici giorni successivi alla data di emissione e saranno disponibili anche sul sito internet del Ministero del lavoro (comma 5).
Da quest'ultime considerazioni si evince che le nuove disposizioni non sono immediatamente esecutive, mancando la stampa dei nuovi moduli, conformi al decreto ministeriale.
Possiamo tuttavia provare ad evidenziare qualche problema che potrebbe sorgere dall'applicazione delle nuove disposizioni.
Innanzitutto, se come succede normalmente l'interruzione del rapporto avviene con la comunicazione delle dimissioni con preavviso, il testo del modulo dovrà tenerne conto, onde evitare un'inutile duplicazione di adempimenti.
Secondo problema: che cosa succede se la lavoratrice o il lavoratore presentano le dimissioni senza l'utilizzo del modulo ufficiale?
È probabile che, mancando un requisito essenziale previsto dalla legge, le dimissioni siano nulle, con tutte le conseguenze relative, che esamineremo in un altro intervento.
Per ora termino ricordando l'importanza dell'utilizzo del nuovo modello, dal momento dell'emanazione del decreto ministeriale, per rendere efficace una norma che ha la lodevole intenzione di porre fine a comportamenti assai disdicevoli da parte di datori di lavoro scorretti.

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