Sezione: UFFICIO VERTENZE
21 marzo 2008
Dimissioni volontarie: modalità operative
La legge n. 188/2007 ha introdotto l'obbligo di comunicare la volontà di recessione del rapporto di lavoro attraverso l'utilizzo di un modulo con validità massima di 15 gg.
Scopo della legge è di evitare il fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco.
Modalità operative in vigore dal 5 marzo 2008
- Il lavoratore deve recarsi presso un soggetto intermediario (Direzioni regionali del lavoro, Direzioni provinciali del lavoro, Centri per l'impiego, Comuni),
- Il soggetto intermediario si collega al sistema informatico del Ministero del lavoro ed inserisce i dati;
- Il sistema informatico rilascia il documento delle dimissioni volontarie con un codice e la data di rilascio;
- Il soggetto intermediario consegna il documento di dimissioni al datore di lavoro, entro i 15 gg. successivi.
Soggetti interessati
- Lavoratori subordinati pubblici e privati, compreso il lavoro domestico;
- Collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto;
- Titolari di contratti di natura occasionale;
- Associati in partecipazione;
- Soci di cooperative.
Soggetti abilitati
I soggetti intermediari a cui è possibile rivolgersi per ottenere gratuitamente il modulo sono:
- Direzioni regionali e provinciali del lavoro;
- Ispettorati del lavoro delle province autonome di Trento, Bolzano e della regione Sicilia;
- Centri per l'impiego;
- Comuni.
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e patronati, solo dopo la sottoscrizione di apposite
convenzioni.
La disciplina si applica
- In tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore, dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto del periodo di preavviso;
- Ai prestatori d'opera;
Non sono previste eccezioni. Le dimissioni rassegnate in forme diverse da quelle fissate dal decreto sono nulle.
La disciplina non si applica:
- Nei rapporti la lavoro marittimi;
- Nelle situazioni di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- In caso di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova;
- Se si tratta di dimissioni per giusta causa;
- Nei casi di pensionamento.